Art. 62.
(Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria).

      1. Le misure previste dagli articoli 58 e 61 possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS

 

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conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere o universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS.
      2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesta la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere o universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS.
      3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma di cura e assistenza.
      4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma di cura e assistenza.
      5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.
      6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.
      7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto penitenziario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
 

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      8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 58 o 61 in relazione a quale delle due misure alternative ivi indicate sia stata concessa.
      9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefìci previsto dall'articolo 79.
      10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate intendendosi sostituite le misure di sicurezza detentive con la misura della libertà vigilata e la relativa prescrizione di seguire il programma di cura e assistenza.